REGOLAMENTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

 

art. 1. Oggetto della fornitura

Amaie S.P.A. (di seguito "Amaie" oppure "Azienda") fornisce energia elettrica entro il territorio di sua competenza e nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative e tariffarie in materia, dettate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito: "Autorità").

art. 2. Condizioni generali di fornitura

La fornitura di energia elettrica è regolata dalle norme che seguono e da quelle emanate da enti ed organi pubblici competenti in materia, ed in particolare dell’Autorità e da eventuali condizioni speciali fissate nei singoli contratti d'utenza.

L'Azienda potrà modificare, con preavviso di almeno tre mesi, le norme e le condizioni che regolano il rapporto di somministrazione, soltanto qualora ciò si connetta ad oggettive esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio o sia richiesto da atto dell'Autorità o da norme imperative; in tal caso il termine di preavviso sarà quello eventualmente stabilito dall’atto o dalla norma.

L'Azienda redige inoltre una "Carta dei Servizi" che indica, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.94, i principi fondamentali e gli strumenti della propria azione, nonché i mezzi di tutela dell'Utente.

La Carta dei Servizi integra le presenti condizioni generali di fornitura ed ha validità nel periodo in essa indicato.

art. 3. Comunicazioni

Le comunicazioni dirette all'utenza saranno validamente effettuate dall'Azienda unitamente all’invio delle bollette, ovvero tramite corrispondenza all'ultimo indirizzo indicato dall'Utente oppure, se con carattere di generalità, mediante avviso diffuso attraverso quotidiani o emittenti radio-televisive locali od altri mezzi a diffusione locale ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi, fatta eccezione per le modifiche tariffarie di natura cogente, che entreranno in vigore secondo le disposizioni dettate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, senza necessità di preventivo avviso.

art. 4. Usi dell'energia elettrica

L'Utente è obbligato ad utilizzare la fornitura solo per gli usi previsti dal contratto di somministrazione e non può cederla sotto qualsiasi forma a terzi, né comunque utilizzarla in locali ed ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel contratto di somministrazione.

In caso di utilizzazione della fornitura, anche per interposta persona, in difformità da quanto sopra specificato, l'Utente è tenuto a pagare i consumi, determinati anche secondo i criteri indicati nell'art. 12, in base alle tariffe ed alle imposte o tasse relative all'effettiva utilizzazione, oltre ai maggiori danni ed alle eventuali sanzioni penali e tributarie.

Si qualifica uso domestico, ferme restando le determinazioni contenute nei provvedimenti tariffari o tributari in materia, qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione a carattere familiare o collettivo.

Non sono qualificabili come domestici gli usi delle attività imprenditoriali o professionali, nonché di ospedali, case di cura, scuole, istituti d'istruzione, convitti, carceri, sedi di enti o associazioni e simili.

art. 5. Responsabilità dell'Azienda nei casi di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione

L'Azienda non assume responsabilità alcuna per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione di energia elettrica dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonchè ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile.

In nessuno di tali casi l'Utente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto stabilito dal D.P.R. 24.5.88 n. 224 e successive modificazioni e integrazioni.

art. 6. Richiesta di fornitura

Per ottenere la fornitura di energia elettrica o qualsiasi prestazione accessoria, l'interessato deve presentare specifica domanda che l'Azienda si riserva di accettare o respingere motivatamente.

Per ottenere un nuovo allacciamento od una variazione di allacciamento già esistente, l'interessato deve richiedere specifico preventivo presso gli uffici aziendali competenti.

L'esecuzione dei lavori richiesti avrà luogo dopo il pagamento delle somme stabilite dall'Azienda sulla base delle determinazioni tecniche ed amministrative fissate da quest'ultima, nel rispetto delle norme stabilite al riguardo dall’Autorità.

Agli adempimenti conseguenti a quanto sopra, l'Azienda provvederà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi, e nel rispetto dei termini fissati, per ciascuna tipologia, dalle disposizioni dell’Autorità, qualora applicabili.

art. 7. Inizio e modifica della fornitura

Effettuato l'allacciamento, la somministrazione inizierà dopo la stipula di specifico contratto e il versamento degli importi richiesti (contributi, spese allacciamento, deposito cauzionale, ecc.).

Qualora l'Utente voglia modificare l'entità delle forniture deve farne specifica domanda e, salva diversa specificazione dell'Azienda, stipulare nuovo contratto.

All'atto della stipula e della cessazione del contratto l'Utente deve fornire le proprie generalità, il codice fiscale, certificato di residenza e gli eventuali necessari titoli di legittimazione, a norma del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ivi compresi, a decorrere dal 1° aprile 2005, anche i dati catastali dell’immobile servito, a norma dell’art. 7, 5° comma del D.P.R. 29/9/2003, n. 605 e ss.mm.; tali dati dovranno essere ugualmente comunicati anche in caso di voltura. L'Azienda può modificare, anche in corso di contratto e con preavviso di almeno tre mesi, le caratteristiche della fornitura, qualora ciò si connetta ad oggettive esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio o sia richiesto da atto dell'autorità o da norme imperative; in tale ultimo caso il preavviso sarà quello stabilito dall’atto o dalla norma. In tal caso la necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi farà carico alle parti per quanto di rispettiva proprietà.

art. 8. Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura l'Utente deve versare deposito cauzionale nella misura stabilita dall’Autorità, qualora applicabile.

L'importo del deposito cauzionale verrà restituito all’atto della cessazione del contratto, unitamente agli interessi legali maturati dalla data di versamento alla data di rimborso.

Il deposito cauzionale non è dovuto, ai sensi della delibera n. 200/99 dell’Autorità, nel caso in cui il cliente provveda alla domiciliazione bancaria delle bollette.

art. 9. Impianti di adduzione

L'Azienda provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre energia elettrica fino al punto di consegna, rimanendone proprietaria e previa corresponsione dei contributi e/o spese relative.

Ove motivi tecnici lo rendano necessario, l'Utente è tenuto a concedere all'Azienda la disponibilità gratuita e sancita da apposita convenzione di uno o più locali con diretto accesso dalla strada ed idonei all'installazione delle apparecchiature necessarie per la esecuzione della fornitura, delle quali l'Azienda rimane proprietaria.

Tali impianti e apparecchiature potranno essere utilizzati dall'Azienda anche per altre forniture a terzi, senza che ciò comporti diritto alcuno - per l'Utente o per il proprietario dell'immobile - di rimborso di quote di corrispettivi versati o di versamento di canoni per servitù o di altre somme in genere.

art. 10. Permessi e servitù

L'Utente è obbligato a consentire o ad ottenere da terzi la costituzione di servitù di passaggio, di appoggio o di infissione a favore della rete di distribuzione dell'Azienda e dovrà comunque agevolare l'Azienda per il migliore esercizio della somministrazione.

Salvo patto contrario, tali servitù sono gratuite per l'Azienda, che potrà giovarsene anche per effettuare forniture di energia elettrica ad altri utenti.

La somministrazione è comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti.

art. 11. Punto di consegna e caratteristiche della fornitura

L'impianto di ricezione privato con la conseguente responsabilità ed oneri di manutenzione inizia, secondo quanto previsto da apposite prescrizioni tecniche emanate dall'Azienda:

  1. per le forniture in bassa tensione, a valle dei morsetti di uscita del gruppo di misura;
  2. per forniture in media ed alta tensione: a valle della terminazione del cavo di adduzione dell'energia posto in opera dall'Azienda nei locali accessibili dall'Utente.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di sigillare tratti di impianto e/o accessori di proprietà del privato al fine di garantire una corretta utilizzazione della fornitura, senza peraltro assumere obblighi di manutenzione e custodia.

Si riportano qui di seguito le caratteristiche tecniche della fornitura:

  • Tensione e fasi: Amaie Spa si riserva il diritto, per inoppugnabili esigenze tecniche, di stabilire il livello di tensione nominale della fornitura (Media o Bassa) ed il numero delle fasi in funzione della potenza contrattualmente richiesta e dell'ubicazione della fornitura; sul livello della tensione fornita si applica una tolleranza del +/- 10%.
  • Frequenza: 50 Hz. +/- 2Hz;
  • Potenza impegnata: come specificato nel contratto. Non sono consentiti prelievi di potenza oltre quella massima a disposizione. Nel caso in cui vengano resi disponibili livelli di potenza impegnata inferiore ai 37,5 kW Amaie S.p.a. ha facoltà di installare apposito limitatore di potenza al livello contrattualmente impegnato.
  • Fattore di potenza: AMAIE SpA ha la facoltà di applicare componenti tariffarie in relazione a differenze positive tra il valore di 0,9 ed il valore medio mensile del fattore di potenza; in nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete di Amaie S.p.a.

art. 12. Misurazione dei consumi

L'Azienda, secondo proprie prescrizioni tecniche, installa e posiziona gli apparecchi di misura ed eventuali dispositivi di limitazione della potenza, dei quali rimane proprietaria e può disporre in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modificazione.

L'Utente è tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità.

Gli apparecchi stessi ed i loro sigilli devono essere sempre accessibili in condizioni di assoluta sicurezza per gli incaricati dell'Azienda e non devono essere manomessi.

L'Utente può richiedere la verifica della funzionalità degli apparecchi, anche in contraddittorio. Le spese relative restano a carico dell'Utente se i complessi di misura risultano esatti.

I complessi di misura si considerano esatti se le loro indicazioni risultano comprese entro i limiti di tolleranza stabiliti al valore del 5%.

Qualora i complessi di misura risultino inesatti, l'Azienda assume a proprio carico le spese che ha sostenuto per la verifica e provvede a propria cura e spese a sostituire od a ritarare i complessi stessi.

Nei casi in cui l'Azienda abbia esposto consumi poi risultati, per qualsiasi ragione (quale l'applicazione di un'errata costante moltiplicativa, l'inesatta taratura o l'errata inserzione dei gruppi di misura), solo una determinata frazione del reale, si provvederà ad effettuare le necessarie rettifiche esclusivamente sulla base di detta frazione.

In ogni altra ipotesi di inattendibilità o mancanza delle misurazioni, l'Azienda procederà alla ricostruzione dei consumi e all'effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrizionali, mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni di norma nei 5 anni anteriori alla scoperta del malfunzionamento, tenendo altresì conto di ogni altro utile ed idoneo elemento.

art. 13. Lettura e fatturazione dei consumi

La lettura degli strumenti di misura eseguita dal personale incaricato, o direttamente dal sistema di telelettura, e la fatturazione dei consumi verranno effettuate con la ordinaria periodicità aziendale, modificabile dall'Azienda nel corso del contratto, salva comunque la facoltà di letture e fatturazioni supplementari, e comunque nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità.

E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte dell'Utente da effettuarsi su apposita modulistica lasciata od inviata al domicilio dell'Utente.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di effettuare fatturazioni a calcolo tra una lettura e la successiva sulla base del consumo previsto o dei consumi effettuati nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, l'Azienda potrà effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio.

art. 14. Pagamento dei consumi

Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dall'Utente dovranno essere pagate integralmente con le modalità ed entro i termini indicati sulle fatture stesse.

Nel corso del contratto, le modalità ed i termini potranno essere modificati dall'Azienda, previa idonea informazione all'utenza, ma in ogni caso il termine di pagamento non potrà essere inferiore a dieci giorni dalla data di emissione della fattura, tranne nei casi di insolvenza o di frode.

Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, l'Azienda potrà applicare gli interessi per il ritardato pagamento della somma dovuta, nella misura fissata dall’art. 7 della delibera 200/99 dell’Autorità, pubblicata in G.U. serie generale n. 306 del 31/12/99 e sue successive modificazioni od integrazioni.

In ogni caso l'Azienda si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi.

art. 15. Responsabilità dell'Utente

L'Utente è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale e degli apparecchi presso di lui installati e di proprietà dell'Azienda.

L'Utente è tenuto a comunicare prontamente all'Azienda tali fatti, nonché a segnalare eventuali dubbi sulla funzionalità delle suddette apparecchiature.

Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà dell'Azienda, rese necessarie per fatto o nell'interesse dell'Utente presso il quale sono installati, sono a carico di quest'ultimo.

art. 16. Caratteristiche e condizioni degli impianti interni

Gli impianti e gli apparecchi dell'Utente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche, alle norme emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), alle prescrizioni tecniche emanate dall'Azienda e devono comunque essere costruiti, installati e mantenuti, secondo le norme della buona tecnica.

Il loro uso non deve provocare disturbi all'esercizio delle reti dell’Azienda e in nessun caso dovrà essere erogata potenza reattiva induttiva verso la rete dell'Azienda.

Per le forniture in bassa tensione con più di una fase a disposizione dell'Utente, il prelievo di potenza su ciascuna delle fasi non deve superare il valore della potenza contrattuale massima a disposizione, diviso per il numero delle fasi.

Per la fornitura in media e alta tensione, l'Utente si impegna a mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva.

L'eventuale installazione da parte dell'Utente di apparecchi utilizzatori il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura, è subordinata a preventivi accordi fra le parti.

L'Utente che disponga di altra fonte di energia elettrica è tenuto - salvo diversa specifica pattuizione - a predisporre i suoi circuiti in modo che essi risultino completamente distinti o separati da quelli alimentati con energia fornita dall'Azienda, cosicché in nessun caso sussista la possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni.

L'effettiva erogazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte dell'Utente, prima dell'allacciamento, di copia della dichiarazioni di conformità degli impianti alle regole della buona tecnica rilasciate (ai sensi dell'art. 9, L. 5.3.90, n.46, del D.P.R. 22/10/2001, n. 442 e, qualora torni applicabile, dell’art. 7 del D.P.R. 6/12/1991, n. 447) da soggetto abilitato.

Analoga copia di nuova dichiarazione deve essere presentata all'Azienda ogni qualvolta l'Utente apporti modifiche agli impianti interni.

art. 17. Durata del contratto - facoltà di recesso

La durata del contratto viene stabilita in anni uno, salva diversa specificazione e salva l'ipotesi di utenze provvisorie nonché di utenze con due diversi impegni di potenza in due distinti periodi dell'anno.

Ai fini della decorrenza del periodo annuale, viene assunta la data in cui ha inizio per l'Utente la disponibilità di energia elettrica, quale risulta dalla documentazione aziendale.

Il contratto, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti mediante invio di lettera raccomandata con almeno un mese di preavviso.

La facoltà di recesso è comunque concessa all'Utente nei casi in cui l'Azienda modifichi le condizioni o le caratteristiche della fornitura.

In caso di recesso l'Utente dovrà pagare le quote fisse sino alla data di efficacia del recesso medesimo.

art. 18. Cessazione dell'utenza

Gli utenti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati ove si trovano impianti elettrici in attività, devono - salvo diverse specificazioni - darne avviso scritto all'Azienda almeno 30 giorni prima, indicando il recapito al quale l'Azienda dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.

L'Utente deve pagare i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura da parte dell'Azienda, nonché i corrispettivi o quote fisse fino alla scadenza contrattuale ovvero sino alla data di attivazione nei medesimi locali di analoga fornitura.

L'Azienda cesserà, senza ulteriore avviso, l'erogazione nei tempi fissati dalle disposizioni in materia di qualità del servizio emanate dell’Autorità, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo possibilmente conto delle indicazioni date dall'Utente purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o comunque da cause a lei non imputabili, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.

art. 19. Cessione del contratto

L'Utente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi senza il consenso scritto dell'Azienda.

L'Azienda ha facoltà, dandone avviso, di cedere il contratto di somministrazione ad altra impresa autorizzata a distribuire energia elettrica e tecnicamente idonea al regolare svolgimento del servizio.

art. 20. Sospensione e risoluzione della fornitura

L'Azienda può effettuare in qualsiasi momento verifiche sugli impianti e sugli apparecchi utilizzati dall'Utente al fine di evitare perturbazioni alla rete di distribuzione nonché di controllare l'osservanza delle disposizioni contrattuali.

Qualora venissero riscontrate rilevanti irregolarità, o in caso di inadempienza di non lieve entità dell'Utente alle prescrizioni contrattuali, in particolare per violazione degli obblighi di cui agli artt. 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito, potrà sospendere la fornitura senza obbligo di preavviso fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi degli artt. 4 e 12, nonché l'eventuale risarcimento di danni oltre alle spese di riattivazione (ed anche di spedizione del preavviso di sospensione, nei casi di sospensione per morosità), nei limiti stabiliti dall’Autorità.

Le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture, stabilite anche in via forfetaria con provvedimenti dell’Autorità aventi carattere generale, sono a carico dell'Utente.

L'Azienda può inoltre risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dagli artt. 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, di prelievo fraudolento o di mendaci dichiarazioni dell'Utente.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà, tenuto conto della gravità dell'inadempimento, di risolvere altri contratti in corso col medesimo e di negare allo stesso altre forniture.

art. 21. Foro competente - registrazione.

Le parti eleggono il proprio domicilio in Sanremo.

Il foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione o l'interpretazione del contratto sarà determinato secondo le disposizioni del codice di procedura civile e successive modifiche e integrazioni.

Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Utente, in sede di stipula del contratto, dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole:

2 (condizioni generali di fornitura), 4 (usi dell'energia elettrica), 5 (responsabilità dell'Azienda nei casi di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione), 7 (inizio e modifica della fornitura), 11 (Punto di consegna e caratteristiche della fornitura), 17 (durata del contratto - facoltà di recesso), 18 (cessazione dell'utenza), 20 (sospensione e risoluzione della fornitura), 21 (foro competente, registrazione).