DEFINIZIONI

  1. Acqua potabile (o destinata al consumo umano): è l’acqua di origine sotterranea, superficiale o salmastra che, previi trattamenti di filtrazione e di disinfezione, se necessari, è destinata al consumo umano e distribuita tramite acquedotto, cisterne, bottiglie o altri contenitori.
  2. Allacciamento – Allaccio: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all’alimentazione di uno o più utenti.
  3. Autolettura: è la rilevazione da parte del Cliente e la successiva comunicazione all’Azienda dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore.
  4. Bocca tassata (forfait): fornitura di acqua in misura fissa giornaliera che prevede per ogni utenza la presenza di una vasca per l’accumulo giornaliero necessario all’utenza stessa
  5. Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione ed imputazione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe
  6. Contatore: è lo strumento per la misurazione dell’acqua erogata che è installato dall’Azienda.
  7. Contratto di fornitura: atto stipulato fra l’utilizzatore della risorsa idrica e l’Azienda che impegna a rispetto del presente Regolamento.
  8. Potabilizzazione: processo di trattamento delle acque effettuato al fine di renderle sicure per il consumo umano. Una delle fasi più importanti di questo processo è quella della disinfezione, che nella maggior parte dei casi avviene utilizzando derivati del cloro per il loro potere biocida persistente anche nelle reti di distribuzione delle acque.
  9. Presa stradale (stacco): derivazione d’allacciamento dalla condotta principale.
  10. Sospensione della fornitura: temporanea chiusura della erogazione della risorsa idrica.
  11. Utenze raggruppate: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari per le quali non sono presenti singoli contratti di fornitura

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Art. 1 _ Oggetto della fornitura

1.1) L'AMAIE S.p.a. (di seguito "AMAIE" oppure "Azienda") fornisce acqua potabile, nei limiti di disponibilità consentiti da fattori o eventi climatici, idrogeologici e tecnici, entro il territorio del Comune di Sanremo, Ospedaletti, Taggia e Badalucco, nonché di altre Amministrazioni affidanti, nel rispetto delle pattuizioni con detti Enti e delle vigenti disposizioni amministrative e tariffarie in materia.

1.2) L’AMAIE assume l’obbligo di fornire il servizio idrico nelle zone di cui al precedente punto 1.1.) già servite alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed al di fuori delle stesse non è tenuta a fornire acqua; essa promuove, tuttavia, secondo le proprie possibilità, l’approvvigionamento delle località discoste e di stabili esistenti al di fuori di tali zone; pertanto, AMAIE potrà accogliere istanze di fornitura qualora sia corrisposto dai richiedenti un contributo sulle spese di costruzione della tubazione stradale.

1.3) L'acqua distribuita è potabilizzata nell'osservanza dell'ordinamento vigente in conformità ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano; in taluni casi l’acqua può essere distribuita non potabilizzata esclusivamente per usi irrigui.

1.4) La fornitura di acqua, a seconda delle condizioni tecniche imposte dai luoghi può essere effettuata:

- 1. a deflusso libero con misura a contatore

- 2. a deflusso limitato con misura a contatore

- 3. a deflusso continuo con misura a bocca tassata (c.d. "forfait").

 

Art. 2 _ Soggetto cui è destinata la fornitura - Oneri conseguenti

2.1) La fornitura di acqua, sia a deflusso libero con misura a contatore, sia deflusso limitato con misura a contatore che a deflusso continuo con misura a bocca tassata, è effettuata al proprietario dell'immobile (o al titolare della concessione edilizia), all’usufruttuario o all’assegnatario nel caso di alloggi di proprietà di Enti pubblici o di Società a capitale a maggioranza pubblica, al quale l'acqua è destinata, previa stipulazione di contratto di fornitura. In caso di locazione gli obblighi derivanti dal contratto o l’intestazione delle bollette sono trasferiti al conduttore, restando il proprietario o l’usufruttuario solidalmente responsabili con il primo; il predetto trasferimento deve avvenire in forma scritta.

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere richiesti dal proprietario o dall’usufruttuario; quelli di manutenzione ordinaria potranno essere richiesti anche dal conduttore; le spese relative saranno addebitate al soggetto di volta in volta richiedente.

2.2) Qualora il richiedente sia in possesso del solo preliminare di vendita, purché debitamente registrato ed attestante l’immissione nel possesso dell’immobile, questi si impegna a fare pervenire all’Azienda, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla redazione dell’atto pubblico di compravendita e, comunque, non oltre il 120° (centoventesimo) giorno dall’attivazione della fornitura, copia dell’atto di compravendita od autocertificazione attestante il perfezionamento del rogito.

2.3) L’inosservanza di tale prescrizione comporterà l’immediata sospensione della fornitura e l’addebito di una penale pari al quadruplo della differenza tra la tariffa ordinaria e quella applicata alle forniture straordinarie.

2.4) Nel caso di edifici, non costituiti in condominio, serviti da un unico punto di consegna, il contratto di fornitura deve essere intestato ad uno dei fruitori in forza di autorizzazione scritta degli altri fruitori che risponderanno in solido per quanto concerne gli obblighi contrattuali.

2.5) In caso di costituzione di condominio, ai sensi di legge, risponderà l'amministratore.

2.6) Nel caso di forniture temporanee, che possono essere effettuate a soggetti diversi dal proprietario, il contratto è sottoscritto dal richiedente o dal legale rappresentante se trattasi di Ente.

2.7) L’Azienda, allo scopo di conseguire il risparmio della risorsa idrica, persegue le seguenti iniziative:

a) nuove forniture: installa contatori per ciascuna unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

b) forniture già in essere: laddove la consegna e la misurazione siano già effettuate per utenze raggruppate, procede, progressivamente, alla separazione delle stesse ed alla posa di singoli gruppi di misura, in appositi spazi liberamente accessibili dal personale aziendale, se tecnicamente possibile; peraltro la separazione delle utenze raggruppate e la posa dei singoli gruppi di misura è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte dei Clienti:

b.1) il tratto di tubazione compreso tra la presa stradale (c.d. "stacco") sino ai singoli contatori di ciascuna unità abitativa dovrà restare di proprietà condominiale o del Cliente;

b.2) sulla predetta tratta di tubazione non dovranno essere presenti altri e diversi allacci e la stessa dovrà essere stata realizzata secondo le vigenti norme in materia e trovarsi in normali condizioni di manutenzione;

b.3) tutti gli interventi sul sistema di distribuzione predetto saranno eseguiti a cura dell’AMAIE spa ed a spese del Condominio o del Cliente, con esclusione delle opere murarie, degli scavi e dei ripristini di pavimentazioni in proprietà privata che, invece, saranno eseguiti a cura e spese del Condominio predetto o del singolo Cliente interessato, in maniera collegata e coordinata con l’Azienda;

b.4) avuto riguardo agli obblighi di custodia della tubazione di distribuzione, resterà a carico del Condominio o del Cliente la responsabilità per i danni di qualunque natura che possano essere arrecati da fuoriuscita d’acqua nel tratto di tubazione compreso fra la presa stradale (c.d. "stacco") ed i singoli contatori di ciascuna unità abitativa.

c) forniture a forfait (a deflusso continuo con misura a bocca tassata): laddove le condizioni della rete di distribuzione lo consentano, l’AMAIE s.p.a. procede alla sostituzione della fornitura "a forfait" con quella a contatore, secondo le previsioni dell’allegato 8.2.8 del DPCM 04.03.1996, con oneri a carico del Cliente.

 

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

3.1) La fornitura di acqua è regolata dalle norme che seguono e da quelle emanate da enti ed organi pubblici competenti in materia e da eventuali condizioni speciali fissate nei singoli contratti con la Clientela.

3.2) L'AMAIE potrà modificare, con preavviso di almeno tre mesi, le norme e le condizioni che regolano il rapporto di somministrazione, soltanto qualora ciò si connetta ad oggettive esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio o sia richiesto da atto dell'autorità o da norme imperative.

3.3) L'AMAIE redige inoltre una "Carta dei Servizi" che indica, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 ("Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici"), i principi fondamentali e gli strumenti della propria azione, nonché i mezzi di tutela del Cliente.

3.4) La Carta dei Servizi integra le presenti condizioni generali di fornitura ed ha validità nel periodo in essa indicato.

 

Art. 4 - Comunicazioni

4.1) Le comunicazioni dirette alla Clientela saranno validamente effettuate dall'AMAIE mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente oppure, se con carattere di generalità, mediante avviso diffuso attraverso quotidiani o emittenti radio-televisive locali ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.

4.2) In considerazione di quanto sopra, il Cliente è tenuto a comunicare all’AMAIE i precisi estremi di recapito, domicilio o residenza e le successive variazioni; in difetto, saranno addebitati al medesimo gli oneri sostenuti dall’Azienda per le ricerche effettuate per consentire l’invio delle comunicazioni e, in particolare, dei documenti contabili.

 

Art. 5 - Usi dell'Acqua

5.1) Ai fini dell’utilizzazione dell’acqua sono individuati i seguenti tipi di utenza:

a) uso domestico;

b) uso commerciale ed industriale a contatore;

c) uso irriguo;

d) uso temporaneo e/o forniture straordinarie;

e) usi di bordo;

f) allevamento di animali;

g) idranti e bocche antincendio

5.2) Il Cliente è obbligato ad utilizzare la fornitura solo per gli usi previsti dal contratto di somministrazione e non può cederla sotto qualsiasi forma a terzi, né comunque utilizzarla in locali ed ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel contratto di somministrazione; il Cliente in ogni caso non può utilizzare la fornitura quale fluido raffreddante in sistemi "a perdere" senza riciclo o recupero del liquido utilizzato, o comunque con modalità che comportino uno spreco della risorsa idrica contraddicendo i principi di cui al D.lgs. n°152/2006 (Norme in materia ambientale).

5.3) In caso di utilizzazione della fornitura, anche per interposta persona, in difformità da quanto sopra specificato, il Cliente è tenuto a pagare i consumi, determinati anche secondo i criteri indicati nell'art. 15, in base alle tariffe ed alle imposte o tasse relative all'effettiva utilizzazione, fatta salva l'applicazione dell'indennità di mora di cui all'art. 17, oltre ai maggiori danni ed alle eventuali sanzioni penali e tributarie.

5.4) Si qualifica uso domestico, ferme restando le determinazioni contenute nei provvedimenti tariffari in materia, qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione a carattere familiare o collettivo.

5.5) Non sono qualificabili come domestici gli usi delle attività imprenditoriali o professionali, nonché di ospedali, case di cura, scuole, istituti d'istruzione, convitti, carceri, sedi di enti o associazioni e simili o, comunque, classificabili quali convivenze anagrafiche.

5.6) La fornitura ad uso irriguo sarà riservata alle aziende frutticole, orticole, floricole, ai privati proprietari di terreni coltivati ed alle utenze alberghiere per l’innaffiamento dei giardini, sulla base di autocertificazione che l’AMAIE si riserva di verificare successivamente.

 

Art. 6 - Tariffe

6.1) La tariffa dovuta per la fruizione del servizio idrico, fino a quando il servizio idrico integrato non sarà gestito all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di cui al D.lgs. n°152/2006 (Norme in materia ambientale), è disciplinata dalle norme contenute negli articoli 16 e ss. della legge n°319/1976 con riferimento, quindi, alle direttive del C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ed ai pareri della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura) di Imperia.

6.2) Dopoché sarà attuata la gestione del servizio idrico integrato all’interno dell’A.T.O. le disposizioni di cui sopra saranno definitivamente abrogate ed entrerà in vigore il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio stesso di cui al Decreto del Ministero dei LL.PP. 01.08.1996.

 

Art. 7 - Responsabilità dell'Azienda nei casi di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione

7.1) L'Azienda non assume responsabilità alcuna per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione di acqua dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile.

7.2) In nessuno di tali casi il Cliente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto stabilito dal D.P.R. 24.05.88 n°224 e successive modificazioni e integrazioni per quanto applicabile ("Attuazione della direttiva CEE n°85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ai sensi dell’art.15 della legge 16 aprile 1987 n°183).

7.3) Pertanto le utenze che per loro natura richiedano una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva, dotato, se necessario, di impianto di risollevamento (autoclave – elettropompe).

7.4) Analogamente, l’Azienda non potrà essere chiamata a rispondere per eventuali fenomeni di distacco e trascinamento di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, che possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell’acqua: il Cliente, in questi casi, è invitato a dare immediatamente segnalazione all’Azienda che provvederà, se del caso, ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.

7.5) l’AMAIE non può essere ritenuta responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell’acqua consegnata da apparecchiature od impianti del Cliente, o per effetto di trattamenti speciali cui l’acqua fosse sottoposta dal Cliente medesimo.

 

Art. 8 - Richiesta di fornitura

8.1) Per ottenere la fornitura di acqua o qualsiasi prestazione accessoria, l'interessato deve presentare specifica domanda che l'AMAIE si riserva di accettare o respingere motivatamente.

8.2) Per ottenere un nuovo allacciamento od una variazione di allacciamento già esistente, l'interessato deve richiedere preventivo presso gli uffici aziendali competenti.

8.3) L’onere per l'esecuzione dei lavori richiesti dall’interessato, quantificato sulla base delle determinazioni tecniche ed amministrative fissate dall’AMAIE, di norma, sarà addebitato sulla prima bolletta utile; l’AMAIE si riserva di richiedere il pagamento anticipato del corrispettivo di tali interventi valutatane la natura e l’entità.

8.4) Agli adempimenti conseguenti a quanto sopra, l'Azienda provvederà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi.

 

Art. 9 - Inizio e modifica della fornitura

9.1) Effettuato l'allacciamento, la somministrazione inizierà dopo la stipulazione di specifico contratto, richiamato quanto stabilito dall’art.8.3.

9.2) Qualora il Cliente voglia modificare l'entità delle forniture deve farne specifica domanda e, salva diversa specificazione dell'AMAIE, stipulare nuovo contratto.

9.3) All'atto della stipulazione e della cessazione del contratto il Cliente deve fornire le proprie generalità e gli eventuali necessari titoli di legittimazione, come da procedura interna aziendale.

9.4) L'AMAIE può modificare, anche in corso di contratto e con preavviso di almeno tre mesi, le caratteristiche della fornitura, qualora ciò si connetta ad oggettive esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio o sia richiesto da atto dell'autorità o da norme imperative. In tal caso la necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi farà carico alle parti per quanto di rispettiva proprietà.

 

Art. 10 - Anticipo sui consumi - Fidejussioni

10.1) All'atto della stipula del contratto di fornitura al Cliente è richiesto un anticipo sui consumi che sarà addebitato sulla prima bolletta utile.

10.2.) Il Cliente, in alternativa, potrà prestare fideiussione (bancaria o assicurativa) nel caso di importi pari o superiori ad Euro 2.500,00 (Duemilacinquecento/00).

10.3) L’anticipo è determinato, secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di clientela, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione e sarà restituito all’atto della cessazione del contratto.

10.4) L'AMAIE si riserva, comunque, la facoltà di determinare l'ammontare in base al fatturato medio specifico di ciascun Cliente in un periodo di fatturazione e di adeguare sistematicamente, nel corso del contratto, l'ammontare, secondo i criteri di cui al comma precedente.

10.5) L'importo dell'anticipo sarà restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura.

10.6) In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla legge, l'Azienda potrà compensare con tali anticipi i propri crediti; in questo caso il Cliente dovrà al più presto ricostruire l'anticipo nella sua integralità.

 

Art. 11 - Impianti di adduzione

11.1) Ove motivi tecnici lo rendano necessario, il Cliente è tenuto a concedere all'AMAIE la disponibilità, gratuita e sancita da apposita convenzione, di un sito con diretto accesso dalla strada ed idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie per la esecuzione della fornitura, delle quali l'AMAIE rimane proprietaria.

11.2) Nelle zone ove la pressione sia (o possa essere) insufficiente, l’AMAIE potrà richiedere l’installazione di idonea autoclave e relativo serbatoio in accordo con le prescrizioni della legge e del presente regolamento.

 

Art. 12 - Permessi e servitù

12.1) Il Cliente è tenuto a consentire o ad ottenere da terzi la costituzione di servitù di passaggio, di appoggio o di infissione per le opere necessarie a consentire l’allacciamento e dovrà comunque agevolare l'AMAIE per il migliore esercizio della somministrazione.

12.2) Salvo patto contrario, tali servitù sono gratuite per l'Azienda.

12.3) La somministrazione è comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti, ivi comprese le autorizzazioni all’allaccio di cui al successivo art.13.

 

Art. 13 - Punto di consegna e punto di misurazione - Condotte stradali - Tubazioni di derivazione

13.1) Costruzione delle derivazioni: per fornire l’acqua alla Clientela l’AMAIE opera con le seguenti modalità, semprechè gli impianti lo consentano:

  1. provvede alle opere occorrenti per condurre l’acqua sino al punto di consegna; quest’ultimo è rappresentato dallo stacco dalla condotta principale aziendale realizzato mediante manicotto di presa;
  2. posiziona il contatore o la bocca tassata di erogazione (nel caso di forniture "a forfait") al limite della proprietà privata;
  3. il Cliente deve corrispondere le spese relative a tali opere, se del caso in via anticipata, così come previsto dall’art. 8.3.

13.2) Manutenzione delle derivazioni con il contatore o la bocca tassata posti al limite della proprietà privata: dopo la realizzazione della derivazione d’utenza di cui al punto precedente gli interventi di manutenzione restano così ripartiti:

  1. opere di condotta, lavori e materiali relativi per la derivazione dell’acqua fino al punto di consegna: sono eseguiti dall’AMAIE in via esclusiva ed a proprie spese;
  2. L’allacciamento, a partire dal punto di consegna, è di proprietà del Cliente con esclusione del complesso gruppo di misura che resterà sempre di proprietà dell’AMAIE
  3. Tutti gli interventi sull’allacciamento, a partire dal punto di consegna, i lavori ed i materiali relativi sono eseguiti a cura dell’AMAIE ed a spese del Cliente.

13.3) Manutenzione delle derivazioni con contatore posto all’interno della proprietà privata: nel caso il contatore sia posizionato all’interno della proprietà privata, in quanto richiesto dal Cliente, tutti gli interventi sull’allacciamento, a partire dal punto di consegna, i lavori ed i materiali relativi sono eseguiti a cura dell’AMAIE ed a spese del Cliente.

13.4) Qualora si rendano necessarie riparazioni indifferibili ed urgenti sulle tubazioni di derivazione, per evitare il pericolo di un danno grave e prossimo a persone e/o cose, l’AMAIE si riserva di eseguire tali interventi direttamente e senza preventivo interpello del Cliente, addebitando le spese relative a quest’ultimo sulla prima bolletta utile.

13.5) Parimenti si potrà adottare una tubazione di portata superiore sufficiente a tutti i consumi dei diversi Clienti, su richiesta ed a spese degli stessi.

 

Art. 14 - Allacciamenti particolari

14.1) Fatto salvo quanto indicato all’articolo precedente, l’AMAIE, per ragioni tecniche e di razionalizzazione del servizio, può realizzare allacciamenti mediante la posa di una tubazione di maggior diametro onde consentire la fornitura idrica a più fabbricati, addebitando al Cliente le sole spese fisse, a condizione che quest’ultimo provveda a proprie cure e spese alla predisposizione delle opere edili ed all’acquisizione dei necessari permessi da parte dei terzi interessati all’attraversamento/utilizzo.

14.2) In tale caso tutti gli apparecchi e le opere relativi all’allacciamento, tanto sul suolo pubblico che privato, restano di proprietà dell’AMAIE che, a propria discrezione, può eseguire successivi nuovi allacciamenti sulla stessa condotta.

14.3) Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sostituzione su tale condotta saranno eseguiti a cure e spese dell’AMAIE.

 

Art. 15 - Misurazione dei consumi

15.1) L'AMAIE, secondo proprie prescrizioni tecniche, installa e posiziona gli apparecchi di misura ed eventuali dispositivi di limitazione della portata e può disporne in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modificazione; in particolare, qualora tali apparecchiature, per vetustà o usura di funzionamento, non garantiscano più la regolarità della lettura, l’AMAIE provvederà direttamente alla loro sostituzione, dandone successiva comunicazione al Cliente al quale saranno addebitate le relative spese.

15.2) Il Cliente è tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità.

15.3) Gli apparecchi stessi ed i loro sigilli devono essere sempre accessibili in condizioni di assoluta sicurezza per gli incaricati dell'AMAIE e non devono essere manomessi.

15.4) Il Cliente può richiedere la verifica della funzionalità degli apparecchi, anche in contraddittorio; le spese relative restano a carico del Cliente se i complessi di misura risultano esatti.

15.5) I complessi di misura si considerano esatti se le loro indicazioni risultano comprese nei limiti stabiliti dall'autorità competente in materia o, in mancanza, entro i limiti di tolleranza del 5%.

15.6) Nei casi in cui l'AMAIE abbia esposto consumi poi risultati, per qualsiasi ragione (quale l'applicazione di un'errata costante moltiplicativa, l'inesatta taratura o l'errata inserzione dei gruppi di misura), solo una determinata frazione del reale, si provvederà ad effettuare le necessarie rettifiche esclusivamente sulla base di detta frazione.

15.7) In ogni altra ipotesi di inattendibilità o mancanza delle misurazioni, l'AMAIE procederà alla ricostruzione dei consumi e all'effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrizionali, mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni di norma nei 5 anni anteriori alla scoperta del malfunzionamento, tenendo altresì conto di ogni altro utile ed idoneo elemento.

 

Art. 16 - Lettura e fatturazione dei consumi

16.1) La lettura degli strumenti di misura eseguita dal personale incaricato e la fatturazione dei consumi saranno effettuate con la ordinaria periodicità aziendale, modificabile dall'Azienda nel corso del contratto, salva comunque la facoltà di letture e fatturazioni supplementari.

16.2) E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del Cliente da effettuarsi su apposita modulistica lasciata od inviata al domicilio del Cliente.

16.3) L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di effettuare fatturazioni a calcolo tra una lettura e la successiva sulla base del consumo previsto o dei consumi effettuati nel medesimo periodo dell'anno precedente.

16.4) Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, l'Azienda potrà effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio.

 

Art. 17 - Pagamento dei consumi

17.1) Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dal Cliente dovranno essere pagate integralmente con le modalità ed entro i termini indicati sulle fatture stesse.

17.2) Nel corso del contratto, le modalità ed i termini potranno essere modificati dall'Azienda, previa idonea informazione alla Clientela.

17.3) Il Cliente è tenuto al pagamento della bolletta nel termine in essa indicato; qualora il Cliente non rispetti tale termine, l’Azienda può richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n°213, con la maggiorazione stabilita dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con delibera n°200/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, applicata dall’Azienda in via analogica alle forniture di acqua.

17.4) L’Azienda può richiedere il pagamento delle spese postali relative al preavviso di sospensione delle forniture di cui all’art.25.7.

17.5) In ogni caso l'Azienda si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi.

 

Art. 18 - Responsabilità per gli apparecchi aziendali installati presso il Cliente

18.1) Il Cliente è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale e degli apparecchi presso di lui installati e di proprietà dell'AMAIE (gruppo di misura costituito da: una doppia vite, un rubinetto a cappuccio, una doppia vite, un rubinetto di arresto, un raccordo in bronzo, un riduttore di pressione, un raccordo in bronzo, il contatore, un codolo, un rubinetto con valvola di non ritorno); i suddetti materiali ed apparecchi dovranno essere collocati nell’interno dello stabile o locale servito, entro una nicchia, cassetta od altro riparo e, comunque, in sito non esposto al gelo e di agevole accesso per il personale incaricato dall’AMAIE delle verifiche e delle manutenzioni; sarà a carico del Cliente ogni spesa relativa alla costruzione e manutenzione della nicchia, cassetta od altro occorrente per contenere e proteggere i suddetti materiali ed apparecchi.

18.2) Il Cliente è altresì responsabile per ogni danno causato dall’acqua sfuggita dal contatore e dalla tubazione tra questo ed il rubinetto di presa, posizionato in derivazione della tubazione principale.

18.3) Il Cliente è tenuto a comunicare prontamente all'AMAIE tali fatti, nonché a segnalare eventuali dubbi sulla funzionalità delle suddette apparecchiature.

18.4) Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà dell'AMAIE, rese necessarie per fatto o nell'interesse del Cliente presso il quale sono installati, sono a carico di quest'ultimo.

18.5.) Spetta esclusivamente all’AMAIE operare tutte le verifiche, manovre, mutazioni e riparazioni, nei modi e tempi da essa ritenuti opportuni, essendo rigorosamente vietato al Cliente ed a qualsiasi terzo di mettere mano ai detti apparecchi ed opere, di manovrarli o alterarli in qualsiasi modo.

 

Art. 19 - Dispersione di acqua nelle condotte interne del Cliente

19.1) Il Cliente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua.

19.2) L‘Azienda non assume in merito alcun obbligo di richiamare l’attenzione del Cliente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati, pur adoperandosi, quando possibile, nel segnalare al Cliente tali anomalie.

19.3) Qualora il Cliente segnali all’Azienda l’esistenza di una perdita sull’impianto interno, a valle del contatore, ha diritto ad una revisione della fatturazione dei consumi alle seguenti condizioni:

a) la perdita deve essere di natura accidentale, imprevedibile e non facilmente rilevabile e, comunque, mai causata colpevolmente dal Cliente o da terzi.

b) la presenza della perdita deve essere verificata in contraddittorio con il personale aziendale prima dell’esecuzione della riparazione, salvo il caso in cui le circostanze di tempo e di luogo non consentono indugi ed impongono di intervenire con somma urgenza, nel quale caso dovrà essere prodotta documentazione attestante la presenza della perdita e l’avvenuta riparazione.

c) la richiesta scritta di revisione della fatturazione deve essere presentata all’Azienda entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della bolletta riportante i consumi oggetto di contestazione; oltre tale termine non si darà corso ad alcuna revisione.

19.4) La revisione della fatturazione è effettuata applicando al consumo ricostruito (sulla base dei consumi dell’ultimo anno o, in mancanza, avuto riguardo alla tipologia della fornitura) la tariffa-base, anziché quella di eccedenza, riferita al tipo di utenza, al netto degli oneri per il servizio di depurazione e fognatura, salvo diversa disposizione da parte dell’Ente locale di riferimento.

 

Art. 20 - Caratteristiche e condizioni degli impianti interni

20.1) Gli impianti e gli apparecchi del Cliente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-sanitarie, alle prescrizioni tecniche emanate dall'Azienda e devono comunque essere costruiti, installati e mantenuti, secondo le norme della buona tecnica.

20.2) Il loro uso non deve provocare disturbi all'esercizio delle reti AMAIE.

20.3) Il Cliente che disponga di altra fonte di acqua è tenuto - salvo diversa specifica pattuizione - a predisporre i suoi impianti in modo che essi risultino completamente distinti o separati da quelli alimentati con acqua fornita dall'AMAIE, cosicché in nessun caso sussista la possibilità di comunicazione degli impianti stessi sulle diverse alimentazioni.

20.4) Quanto sopra vale anche nel caso di più alimentazioni dalla rete AMAIE, come nel caso di più forniture antincendio coesistenti con normali forniture igienico-sanitarie.

20.5) L'effettiva erogazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente, prima dell'allacciamento, di copia della dichiarazione di conformità degli impianti alle regole della buona tecnica rilasciata, ai sensi dell'art. 9 della legge 05.03.1990 n.46 ("Norme per la sicurezza degli impianti"), da soggetto abilitato.

20.6) In particolare, è fatto espresso divieto di utilizzo dell’impianto idrico (sia esso interno che esterno) come dispersore dell’impianto di terra dell’edificio; è fatto obbligo al Cliente che l’impianto idrico interno, se realizzato con materiale metallico, ai sensi delle norme CEI 64 – 8, sia collegato esso stesso equipotenzialmente con l’impianto di terra dell’edificio.

20.7) L’AMAIE chiederà la totale rifusione degli eventuali danni derivanti dall’inosservanza di questa prescrizione.

20.8) Analoga copia di nuova dichiarazione ai sensi dell’art.9 della legge 05.03.1990 n°46 deve essere presentata all'AMAIE ogni qualvolta il Cliente apportasse modifiche agli impianti interni.

 

Art. 21 - Utenze Antincendio

21.1) Per l’alimentazione di utenze antincendio è seguita la medesima prassi delle altre utenze civili, stipulando un apposito contratto.

21.2) Il Cliente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

21.3) Quando sia fatto uso di una bocca antincendio il Cliente deve darne comunicazione entro le successive 24 ore all’AMAIE; qualora si accerti un uso improprio di tali impianti, i consumi registrati saranno addebitati al Cliente con l’applicazione della tariffa massima tempo per tempo vigente.

21.4) L’AMAIE spa non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell’acqua e la portata al momento dell’uso.

 

Art. 22 - Durata del contratta - facoltà di recesso

22.1) La durata del contratto è stabilita in anni uno, salva diversa specificazione e l'ipotesi di utenze provvisorie.

22.2) Ai fini della decorrenza del periodo annuale, è assunta la data di stipula del contratto.

22.3) Il contratto, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti mediante invio di lettera raccomandata con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso e decorrenza dalla fine del mese; gli adempimenti relativi alla cessazione del contratto non comportano alcun onere a carico del Cliente.

22.4) Analoga facoltà è data al Cliente nei casi in cui l'AMAIE modifichi le condizioni o le caratteristiche della fornitura, purché ne dia comunicazione con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore di dette modificazioni.

22.5) In caso di recesso il Cliente dovrà pagare le quote fisse sino alla data di efficacia del recesso medesimo.

22.6) Nel caso di decesso del Cliente, chi, a qualunque titolo, subentri nel possesso, dovrà provvedere, entro 6 mesi, alla stipula di un nuovo contratto; il nuovo titolare della fornitura avrà l’onere di pagare i consumi rilevati fra la data del decesso del precedente intestatario e la stipula del nuovo contratto.

 

Art. 23 - Cessazione dell'utenza

23.1) Nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà dell’immobile ove si trovano impianti idrici in attività, o di variazione del soggetto che utilizza la fornitura (conduttore), il Cliente deve - salvo diverse specificazioni - darne avviso scritto all'AMAIE entro 15 giorni, indicando il recapito al quale l'Azienda dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.

23.2) Il Cliente deve pagare i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura da parte dell'AMAIE, nonché i corrispettivi o quote fisse fino alla scadenza contrattuale ovvero sino alla data di attivazione nei medesimi locali di analoga fornitura.

23.3) L'AMAIE cesserà senza ulteriore avviso l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo possibilmente conto delle indicazioni date dal Cliente, purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o comunque da cause ad essa non imputabili, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.

 

Art. 24 - Cessione del contratto

24.1) Il Cliente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi senza il consenso scritto dell'Azienda.

24.2) L'AMAIE ha facoltà, dandone avviso, di cedere il contratto di somministrazione ad altra impresa autorizzata a distribuire acqua e tecnicamente idonea al regolare svolgimento del servizio.

 

Art. 25 - Sospensione e risoluzione della fornitura

25.1) L'AMAIE può effettuare in qualsiasi momento verifiche sugli impianti e sugli apparecchi utilizzati dal Cliente al fine di evitare perturbazioni al normale funzionamento idraulico della rete.

25.2) Qualora fossero riscontrate rilevanti irregolarità, o in caso di inadempienza di non lieve entità del Cliente alle prescrizioni contrattuali, in particolare per violazione degli obblighi di cui agli artt. 5 (Usi dell’acqua), 10 (Anticipo sui consumi – Fideiussioni), 15 (Misurazione dei consumi), 17 (Pagamento dei consumi), 18 (Responsabilità per gli apparecchi aziendali installati presso il Cliente), 19 (Dispersione di acqua nelle condotte interne del Cliente), 20 (Caratteristiche e condizioni degli impianti interni), 23 (Cessazione dell’Utenza) e 24 (Cessione del Contratto) l'AMAIE, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito, potrà sospendere la fornitura o, a sua discrezione, ridurne meccanicamente la portata, senza obbligo di preavviso, fino a che il Cliente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi, peraltro, la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi degli artt. 5 e 15, nonché l'eventuale risarcimento di danni.

25.3) Nei casi di maggiore gravità, l'AMAIE può sospendere anche altre forniture in corso con il Cliente medesimo negli stessi locali o in altre zone servite dalle reti di distribuzione idrica AMAIE.

25.4) In questo caso le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture, stabilite anche in via forfettaria con provvedimenti di carattere generale, sono a carico del Cliente.

25.5) L'AMAIE può inoltre risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dagli artt. 5 (Usi dell’acqua), 10 (Anticipo sui consumi – Fideiussioni), 15 (Misurazione dei consumi), 17 (Pagamento dei consumi), 18 (Responsabilità per gli apparecchi aziendali installati presso il Cliente), 19 (Dispersione di acqua nelle condotte interne del Cliente), 20 (Caratteristiche e condizioni degli impianti interni), 23 (Cessazione dell’Utenza) e 24 (Cessione del Contratto) nonché di prelievo fraudolento o di mendaci dichiarazioni del Cliente.

25.6) L'AMAIE si riserva inoltre la facoltà, tenuto conto della gravità dell'inadempimento, di risolvere altri contratti di fornitura idrica in corso col medesimo e di negare allo stesso altre forniture idriche.

25.7) L’AMAIE, previa diffida a norma di legge, sospende l’erogazione in caso di morosità del Cliente e la riprende entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di intervento dell’autorità competente (Cfr. punto 8.4.5. DPCM 04.03.1996); in quest’ultimo caso è facoltà dell’AMAIE porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura, comunicati in forma scritta al Cliente (Cfr. DPCM 29/04/1999).

 

Art. 26 - Foro competente - Registrazione - Applicabilità del diritto comune

26.1) Le parti eleggono il proprio domicilio in Sanremo.

26.2) Per ogni controversia tra l’AMAIE s.p.a. ed il Cliente è competente in via esclusiva il foro di Sanremo.

26.3) Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente.

26.4) Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme legislative, i regolamenti e gli usi vigenti.

26.5) Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole: 3 (Condizioni generali di fornitura), 4 (Comunicazioni), 5 (Usi dell’acqua), 7 (Responsabilità dell'Azienda nei casi di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione), 9 (Inizio e modifica della fornitura), 11 (Impianti di adduzione), 13 (Punto di consegna – Condotte Stradali – Tubazioni di derivazione), 18 (Responsabilità per gli apparecchi aziendali installati presso il Cliente), 19 (Dispersione di acqua nelle condotte interne del Cliente), 21 (Utenze antincendio), 22 (Durata del contratto - facoltà di recesso), 23 (Cessazione dell'utenza), 25 (Sospensione e risoluzione della fornitura), 26 (Foro competente, registrazione) e 27 (Obbligatorietà e decorrenza).

 

Art. 27 - Obbligatorietà e decorrenza

27.1) Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti i Clienti e si applica anche alle Utenze in atto.

27.2) Esso dovrà intendersi come accettato e come parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione, avendone il Cliente presa visione, con diritto per il medesimo ed ogni altro interessato di averne copia gratuita all’atto della stipulazione del contratto.

27.3) Qualora il presente Regolamento fosse sottoposto in futuro a variazioni, ne sarà data comunicazione al domicilio del Cliente, nonché mediante affissione all’Albo dell’Azienda ed all’Albo Pretorio del Comune.

27.4) Resta inteso che le variazioni di Regolamento si considerano comunque integralmente accettate dal Cliente trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione senza che sia intervenuta disdetta di contratto.

27.5) Il presente Regolamento abroga e sostituisce la normativa precedente con essa incompatibile.

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Tutela della riservatezza dei dati

L’AMAIE spa, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30.06.2003 n°196 dichiara che i dati anagrafici del Cliente saranno utilizzati esclusivamente per le finalità contrattuali, avvalendosi, allo scopo, anche di società terze, ed in forma anonima per fini statistici e scientifici.